Statuto
 
 

Centro Mericiano - via Crispi, 23 Brescia - Italy - Tel. 030.295675 - Tel. e fax 030.3757965
mericiano@angelamerici.it



Art. 1
È costituita l'Associazione "Centro Mericiano" con sede in Brescia, via F. Crispi, 23.

Art. 2
Il Centro si propone di
 - Ricercare, individuare, raccogliere, tutelare, conservare il patrimonio documentale religioso e culturale che può riferirsi al pensiero ed all'opera di S. Angela Merici;
 - Promuovere la costituzione e l'organizzazione di una biblioteca specializzata ed ove possibile, di un museo da aprisi al pubblico secondo apposito regolamento;
 - Promuovere, con opportune collaborazioni scientifiche, anche attraverso pubblicazioni saltuarie o periodiche, nonché con seminari, conferenze e convegni, iniziative culturali, che favoriscano lo studio e la conoscenza di tale patrimonio;
 - Favorire anche in appoggio alle strutture scolastiche esistenti, lo sviluppo delle iniziative rivolte particolarmente ai giovani, per la tradizione degli insegnamenti di S. Angela Merici.

Gli scopi sono quindi

 - storico
   costituzione di archivio, biblioteca, eventuale museo culturale, promozione di studi,
   conferenze, convegni, pubblicazioni su S. Angela, la Compagnia, le Orsoline ecc.

 - educativo-pastorale
   promozione di incontri di spiritualità mettendo in rilievo l'attualità del pensiero e
   dell'esempio di vita di S. Angela per il mondo d'oggi e la promozione in particolare di iniziative
   per l'educazione cristiana della gioventù specie femminile, per la promozione della donna.


Art. 3
Possono fare parte dell'Associazione persone fisiche, Enti pubblici e privati, che con l'impegno a rendere prestazioni volontarie o con la corresponsione di contributi in denaro concorrono al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa.
L'accettazione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo con impegno per i richiedenti di accettare lo statuto e le finalità del Centro.

Art. 4
La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o espulsione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per mancata esplicazione, senza giustificato motivo, delle prestazioni che il socio si era impegnato a rendere nell'ambito dei programmi prefissati o per mancato versamento dei contributi o quote promessi.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo per comportamenti contrari ai programmi ed agli indirizzi dell'Associazione.

Art. 5
L'associazione provvede ai propri scopi:
- Con contributi, erogazioni ed atti di liberalità in genere di soci, privati ed istituzioni
- Con servizi prestati volontariamente dai soci;
- Con corrispettivi di servizi prestati

Art. 6
Gli organi della Associazione sono:
l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Probiviri

Art. 7
L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo deliberativo fondamentale dell'associazione.
Sono di competenza dell'assemblea
- La elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri
- L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali
- L'approvazione della relazione annuale del Presidente e delle direttive di massima
  per la conduzione del Centro
- L'approvazione delle riforme o modifiche dello statuto
- La discussione di ogni altra questione od argomento che il Consiglio Direttivo intende
  sottoporre all'Assemblea

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volt all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e della relazione del presidente ed ove occorra per le nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri.
In via straordinaria si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisca la convocazione o per le modifiche statutarie o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli associati.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art 8
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri tra i quali il Presidente; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio delibera su ogni affare concernente il Centro salvo che per le materie riservate all'Assemblea dei soci o attribuite o delegate al Presidente. Al Consiglio spetta in particolare l'amministrazione del patrimonio del Centro e la redazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo. Compete al Consiglio altresì la determinazione e l'attuazione dei programmi sulle direttive generali stabilite dall'assemblea e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari od utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento del Centro, nonché per l'attuazione degli scopi sociali.
Il Consiglio nomina nel suo seno un Segretario o designa a fungere da segretario persona esterna al Consiglio stesso.

Art. 9
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il Consiglio direttivo può delegare determinati poteri e facoltà al Presidente sia per la gestione ordinaria che per situazioni di urgenza; può altresì delegare il Presidente per determinati atti di straordinaria gestione precedentemente deliberati.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore cui affidare la esecuzione materiale delle sue deliberazioni, la creazione e gestione e conservazione della biblioteca, della documentazione (archivio) ed eventualmente del museo, il disbrigo della corrispondenza; la compilazione di guide e cataloghi, la vigilanza del personale dipendente, al disciplina delle visite del pubblico e della consultazione del materiale da parte di studiosi e di persone interessate. Il Direttore risponde del proprio operato al Consiglio e svolge la sua attività sotto la vigilanza del Presidente. Il Direttore è nominato a tempo per un periodo da 3 a 5 anni a giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea. Essi sono rieleggibili e durano in carica 5 anni. Essi sono scelti anche fuori degli associati tra persone di larga estimazione e comprovata esperienza. Non devono fare parte del consiglio. Ai probiviri spetta il controllo dei rendiconti o bilanci di gestione annuale. Agli stessi spetterà dirimere con giudizio inappellabile ogni questione che insorgesse tra associati tra di loro o nei confronti del Consiglio Direttivo.

Art. 12
L'anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13
La durata della associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimenti del Centro ogni residuo attivo soddisfatti tutti i debiti sarà dall'Assemblea devoluto su proposta del Consiglio e sentito il parere dei probiviri a finalità conformi a quelle statutarie.

Art. 14
Il Centro che non ha finalità di lucro, fino a che non si riterrà di chiedere il riconoscimento legale, opererà quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36-38 del Codice Civile.

Brescia, 9 maggio 1984


 
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